Art. 2.

      1. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, la società Ferrovie dello Stato Spa e le società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri sul territorio nazionale, possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici e privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero della salute.